Centro Associazioni

Il Modello EAS sta diventando un adempimento "residuale". Sebbene il modello allegato alle istruzioni ministeriali sia ancora formalmente in uso, il quadro normativo è stato stravolto dalle recenti riforme. Vediamo nel dettaglio chi può finalmente dimenticare questo adempimento.

1. L'esonero per gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) parla chiaro: all’articolo 94, comma 4, stabilisce che gli ETS iscritti al RUNTS sono esonerati dalla presentazione del Modello EAS.

  • Perché? Le informazioni rilevanti per l'Agenzia delle Entrate sono già presenti nel Registro Unico, rendendo l'EAS una duplicazione inutile.
  • Nota bene: Se un'associazione è in fase di trasmigrazione o di iscrizione, l'esonero scatta dal momento in cui l'iscrizione al RUNTS è perfezionata.

2. La rivoluzione per lo Sport Dilettantistico (ASD/SSD)

Una delle novità più attese è arrivata con il correttivo alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 120/2023). Il nuovo comma 6-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 39/2021 ha abrogato l'obbligo di invio dell'EAS per tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al RASD.

Questo esonero si applica a prescindere dal fatto che l'ente svolga o meno attività commerciale marginale, purché sia regolarmente iscritto al registro nazionale.

3. Chi è ancora obbligato?

Ad oggi, il Modello EAS resta un obbligo (entro 60 giorni dalla costituzione o entro il 31 marzo per le variazioni) solo per quegli enti che hanno deciso di non aderire alla Riforma del Terzo Settore o che non hanno i requisiti per lo Sport Dilettantistico.

Parliamo principalmente di:

  • Associazioni culturali, enogastronomiche o ricreative che non sono APS.
  • Associazioni d'arma, combattentistiche o di partigiani.
  • Fondazioni che gestiscono attività associative.

4. Cosa succede per chi è "fuori" dalle riforme?

Per questi soggetti, il Modello EAS rimane la "chiave d'accesso" per godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici (quote corsi, cene sociali, quote partecipazione eventi) prevista dall'Art. 148 del TUIR. Senza l'invio dell'EAS, tali entrate diventano fiscalmente imponibili.

Conclusione

Il passaggio al RUNTS o al RASD non è solo una scelta di "identità", ma anche un importante passo verso la semplificazione burocratica. Se la tua associazione non rientra in questi registri, ricorda che la prossima scadenza per le variazioni è il 31 marzo 2026.


Vuoi sapere se la tua associazione può beneficiare dell'esonero o se deve ancora inviare il modello? Contattaci per un check-up della tua posizione fiscale.